Statuto

Statuto

ARTICOLO 1
E' costituita un'Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale Puglia nr. 11/1994, e Culturale Musicale, denominata "JUBILATE" con sede legale in Conversano (BA). L'Associazione ha durata illimitata persegue alcun fine di lucro, è apolitica e apartitica.

ARTICOLO 2
L'Associazione intende:

  1. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali, culturali e di volontariato assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile alla luce degli insegnamenti cristiani.
  2. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con il Comune di Conversano e zone limitrofe;
  3. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie con scopo solidaristico;
  4. attivare iniziative musicali e culturali,[...] anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
  5. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, in particolar modo la musica sacra tali da portare i partecipanti a riflettere ed a sensibilizzarsi, secondo i principi della religione cristiana, ai più deboli e ai più bisognosi;
  6. attivare iniziative socio-culturali per il recupero delle tradizioni di tutto il territorio del Comune di Conversano e centri limitrofi mediante manifestazioni teatrali e letterali in genere, organizzazioni di corsi e scuole di perfezionamento musicale, attività folkloristiche e danze, rassegne musicali e convegni, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
  7. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  8. svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi;
  9. tutelare, promuovere e valorizzare cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  10. promuovere la cultura e l'arte;
  11. tutelare i diritti civili;
  12. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

ARTICOLO 3
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

  1. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
  2. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
  3. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
  4. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
  5. svolgere in via marginale, accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
  6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  7. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ARTICOLO 4
Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
  4. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
  5. dai proventi derivanti dalle attività produttive e marginali; [..]
  6. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
  7. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
  8. L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

ARTICOLO 5
I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di voto.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  • dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
  • mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
  • allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale.
Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.

ARTICOLO 6
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ARTICOLO 7
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

a) L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci fondatori e ordinari.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante comunicazione ai singoli soci.
E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza del consiglio direttivo, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

  • discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
  • delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Ogni votazione deve essere palese. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

  • delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri indicati nell'articolo 10 del presente statuto.

b) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti di cui:

  • il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  • il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del consiglio e coadiuva il presidente e il consiglio nella esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione;
  • il Vicesegretario sostituisce il segretario nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. In particolare cura la tenuta del libro dei verbali nonché il libro dei soci.
  • il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e tiene idonea contabilità; controlla la tenuta dei libri contabili e predispone periodicamente il rendiconto consuntivo ai soci;
  • i consiglieri prendono parte alle adunanze del Consiglio direttivo

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario e/o vicesegretario.

c) Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

ARTICOLO 8
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 11
Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.